Proprietario incolpevole ed attivazione volontaria del procedimento di bonifica: obblighi e responsabilità

Descrizione


di Francesca Romana Fortunati

Il proprietario incolpevole che decida, benché non tenuto dalla legge, di attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale del sito assume con tale atto volontario tutte le obbligazioni correlate alla gestione di affari non rappresentativa ex art. 2028 c.c. e, pertanto, anche l’obbligo di proseguire e portare a compimento le attività di bonifica fino a quando l'interessato possa provvedervi da sé. Così il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1110/2024 del 02.02.2024, con cui, riconoscendo la riconducibilità dell’attivazione volontaria all’istituto di cui all’art. 2028 c.c., ha affermato che l’attività deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l'amministrazione non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento. La gestione di affari deve pertanto intendersi assunta per l'intera attività di bonifica e ripensamenti successivi sulla prosecuzione non possono essere in via diretta ed automatica opponibili all'amministrazione, poiché l’operatività delle norme in commento prescindono dalle ragioni private per cui un soggetto non obbligato abbia deciso di assumere con la propria condotta l'impegno a eseguire un generale intervento di bonifica.

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