Albo Gestori Ambientali: chiarimenti sui mezzi di trasporto e calcolo requisiti minimi

NEWS, 13/12/2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare  n. 153 del 7 dicembre 2018, recante “Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6”,  fornisce chiarimenti in merito al calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria ,  raccolta e trasporto di rifiuti urbani e alla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.
Con la delibera n. 8 del  12 settembre 2017 si erano, infatti, apportate alcune correzioni alla precedente delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5). La delibera era necessaria poiché in sede di prima applicazione della delibera n 5 del 3 novembre 2016 erano emerse alcune criticità in relazione ai requisiti dell’Allegato A, quanto all’individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale.
Tali dotazioni di personale, pur individuate sulla base dell’incremento della raccolta differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli facevano riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, quindi, potevano  non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative.
Si era ritenuto, quindi, di dover individuare requisiti  minimi per l’iscrizione all’Albo che tenessero conto delle diversità riscontrabili nel territorio.
Si era reso opportuno, inoltre:

  • individuare all’interno della categoria 1 ulteriori sottocategorie riguardanti l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all’art. 184 comma 2 lett. d del d.lgs n. 152/06 e l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui all’art. 184 comma 2 lett. e) e f);
  • per non penalizzare le piccole imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali (cat. 4 -5) riconsiderare la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi f) delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato E della deliberazione n. 5/2016.

Oggi con la nuova circolare, il Comitato Nazionale ha chiarito che ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività prevista dalla sottocategoria di cui alla Tab. D6 sono equiparati agli autocarri gli autoveicoli per il trasporto specifico.
Si precisa, inoltre, che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (allegato A delibera n. 8/2017) è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o alla classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.
Le imprese, invece, che intendono svolgere l’attività di cui alla sottocategoria Tab D 7 devono disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.


Circolare 153_07.12.2018


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