Covid-19 e sicurezza sul lavoro: le ultime novità sul green pass

NEWS, 22/12/2021

Si segnala la conversione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” nella Legge n. 165 del 2021.
La suddetta Legge di conversione è intervenuta sia modificando alcuni articoli del Decreto Legge che ha introdotto l’obbligo di green pass anche in ambito lavorativo privato, sia introducendo nuove disposizioni.
Fra le modifiche più importanti, si segnalano quelle inerenti alla semplificazione delle verifiche sul green pass di cui al nuovo art. 3 del Decreto Legge 127 del 2021, che con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9-septies della legge n.87 del 17 giugno 2021, dispone che: “[…] Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Grazie a tale novità normativa, pertanto, il Datore di Lavoro non dovrà più effettuare verifiche periodiche, nei confronti di quei lavoratori che consegneranno una copia del proprio green pass, beneficiando di tale possibilità per tutta la durata della validità dello stesso. Per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni introdotte con la Legge di conversione n.165 del 2021, si segnala il nuovo art. 3-bis del Decreto Legge n. 127 del 2021, che ha regolamentato l’ipotesi della scadenza del green pass durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’art. 3-bis, invero, ha introdotto nella Legge n. 87 del 2021, l’art. 9-novies ai sensi del quale: “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. […]”.
In ragione di tale novella normativa, quindi, il green pass scaduto in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, tuttavia la norma prevede anche che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro sia consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Le suddette modifiche legislative rappresentano solo una parte di quelle apportate con la Legge di conversione n. 165 del 2021, tuttavia manifestano la volontà del Legislatore di colmare le lacune inerenti alla regolamentazione del green pass sui posti di lavoro.

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