Delitto di inquinamento ambientale: necessaria la piena prova dell’evento?

NEWS, 12/12/2017

Il delitto di inquinamento ambientale non necessita della piena prova dell'evento costituito dalla compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, ma basta la plausibilità di un giudizio prognostico sulla fattispecie di reato.
Non è richiesta per la configurabilità del delitto una tendenziale irreversibilità del danno ambientale. “Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452- bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice” (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017; nello stesso senso Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 - dep. 03/03/2017, Sorvillo, Rv. 26927401).
Il deterioramento significativo, infatti, può ritenersi altamente probabile, in considerazione della natura degli scarichi (provenienti da depuratori che non depurano, anzi le acque in uscita sono peggiori delle acque in entrata, come motivatamente accertato dal provvedimento impugnato), della durata degli stessi e dalle misurazioni delle materie inquinanti «notevolmente superiori ai limiti di cui alla tabella 3, allegato 5, del d. lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017).
La Cassazione (Cass. Sez. III n. 52436 del 16 novembre 2017da ultimo afferma, quindi, il seguente principio di diritto: Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.


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