Legge europea 2018 approvata in Senato

NEWS, 11/12/2018

Il 5 dicembre il Senato ha approvato il disegno di legge europea 2018, che passa ora all’esame della Camera de Deputati.

Il provvedimento contiene, tra le altre, disposizioni  relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature Si modifica l’attuale art. 185, comma 1 lett. f) del d.lgs n. 152/06 che ha ampliato, in contrasto con il diritto europeo, il novero dei residui vegetali esclusi dalla disciplina dei rifiuti, comprendendovi anche gli sfalci e potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a).  Si interviene, quindi sulla norma introdotta con l’art. 41 della Legge 28 luglio 2016, che, novellando l’art. 185 aveva esteso il regime di favore ai ri­fiuti vegetali provenienti da aree verdi ur­bane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a). Questi ultimi ritorneranno nel novero dei rifiuti urbani.

Così recita il disegno di legge sul punto: “ All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Infatti, la direttiva rifiuti all’art. 2 lettera f) tra le esclusioni elenca solo “materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana” e di contro include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi nella definizione di rifiuto organico: “«rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”.

La Commissione europea ha sollevato, pertanto, nel caso EU Pilot 9180/17/ENVI la questione della non conformità al diritto europeo dell’ampliamento di tale deroga alla normativa sui rifiuti, operata dal legislatore nazionale. Ed ora, quindi, si provvede con la legge europea, al fine di  evitare una chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d’infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Come si spiega nella Relazione illustrativa alla legge europea “difficilmente tali materiali possono, a priori, essere considerati mate­riali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Inoltre, il disegno di legge contiene anche disposizioni relative ai RAEE (Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI).

Nella Relazione illustrativa leggiamo che la Commissione europea ha formulato diversi rilievi sul decreto legislativo14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva e l’intento è evitare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 8718/16/ENVI.
Le previsioni in parola si trovano sotto il Capo VII - Disposizioni in materia ambientale - all’art. 11. Si prevedono una serie di modifiche al d.lgs n. 49 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nello specifico, così come si legge nella nota di lettura (n. 45 AS 822):

  • le informazioni necessarie a verificare il raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale, comprese le informazioni relative ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, sono trasmesse annualmente e gratuitamente all'ISPRA, quale garante dell'attività di monitoraggio del sistema di gestione dei RAEE (così al comma 1, lettera a);
  • si eliminano i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva (così comma 1, lettera b);
  • si predispongono indicazioni circa l'apposizione del marchio di fabbrica e del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato (lettera c);
  • si specifica con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato (lettera d);
  • si correggono i refusi dell’allegato V (lettere e) ed f);
  • si modifica l'allegato VI, elimina un requisito non previsto dal corrispondente allegato della direttiva europea (lettera g);
  • si modifica l'allegato VI, prevedendo che le AEE ad uso professionale usate difettose possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome, anche nel caso in cui l'analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore. (lettera h).

Sugli sfalci e potature si veda in senso critico al diritto europeo G. Ursino in Ambiente Legale Digesta Maggio-Giugno2018, "Circolare Ministeriale n. 3983 del 15 marzo 2018: gli sfalci, le potature e l’eterno ritorno del tempo".

 


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