Reati tributari e competenza territoriale

NEWS, 28/10/2020

È ormai risaputo che alla fine dello scorso anno, con la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 - all’interno del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente, sono stati introdotti i reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000 - categoria di reati peraltro successivamente ampliata con il D. Lgs. del 14 luglio 2020, n.75, attuativo della Direttiva PIF.
Ebbene, a fronte della importanza di tali reati nell’ambito del decreto 231, appare necessario conoscere l’applicazione pratica delle norme della disciplina tributaria di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000. A tal proposito, si sottolinea la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 27606 del 2020 relativa al domicilio fiscale della persona giuridica cui riferire la condotta penale sanzionata ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice penale. 
Nel caso di specie, invero, a seguito di un sequestro preventivo per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (per l’appunto reato presupposto 231), l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino. Secondo il ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 18 (competenza per territorio), comma 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, localizzato nella specie nel territorio di competenza del Tribunale di Lagonegro. 
La Corte di Cassazione, tuttavia, non si è trovata d’accordo con le motivazioni addotte dal ricorrente e nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, ha rinviato al principio di effettività - di matrice civilistica, ma più volte richiamato anche dalla disciplina tributaria - secondo cui per sede effettiva si intende “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente”. 
Infatti, sottolinea la Suprema Corte, ciò che rileva al fine della individuazione del Giudice competente a livello territoriale non è la sede legale formale, ma la sede effettiva dell’impresa in quanto, rifacendosi a orientamenti espressi in passato “in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente". 
Alla luce di quanto sopra, quindi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che, nel caso di specie, il domicilio fiscale della Società era da individuarsi nella sede in cui l’impresa effettivamente operava e dove era avvenuta l’ispezione e non nella sede legale che, invece, rappresentava un semplice recapito del consulente fiscale della Società.

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