Verifiche su carta e cartone recuperati, quando farle?

NEWS, 16/12/2021

Il 9 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 188/2020, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/06. Tuttavia, è inevitabile che a detta adozione segua un periodo di adeguamento, nel quale possono emergere dubbi o criticità che devono essere chiariti.
Uno di questi afferisce il momento in cui devono eseguirsi le necessarie verifiche sulla carta e cartone recuperati, ai fini della dichiarazione di conformità. Detto interrogativo è stato oggetto di specifico interpello, promosso dalla Regione Toscana e diretto al Ministero della Transizione ecologica. Come sostenuto dalla Regione, il DM 188/2020 prevede che l’azienda rediga apposita dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni lotto di materia recuperata, dalla quale deve risultare la percentuale di componente non cartacea ed il totale del materiale indesiderato. Ciò indurrebbe a ritenere che le verifiche debbano essere eseguite su ciascun lotto, mentre associazioni di categorie ed enti certificatori ritengono che la verifica debba avvenire con cadenza semestrale ovvero al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti ingressati.
Il MITE, intervenuto sul tema, ha chiarito che, in conformità a quanto previsto alla lettera c) dell’Allegato 1 del citato decreto, “l’accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo”.
Ne consegue, che l’analisi nel singolo semestre non deve essere fatta su ciascun lotto, a condizione che non si verifichino mutamenti delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. Tuttavia, chiarisce che ciò non incide sull’obbligo di dichiarazione relativo a ciascun lotto, bensì che il produttore, assumendosene la responsabilità, vi provvederà, nei sei mesi, sulla base dell’accertamento di conformità già in suo possesso.

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