Whistleblowing: legge 30 novembre 2017, n. 179

NEWS, 18/12/2017

È stata pubblicata in GU del 14 dicembre scorso la legge del 30 novembre 2017, n. 179  recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Si ricorda che il c.d. Whistleblowing è la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, intendendo rafforzare e definire la protezione del dipendente. (To blow the whistle significa "soffiare il fischietto”).  Il profilo in ordine al quale si procede è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.
L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego e disciplina  la tutela del dipendente del settore pubblico. La nuova disciplina prevede che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.
Ai sensi del comma 2, la nuova disciplina si applica alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede e il comma 3 sancisce il divieto di rivelare l'identità del segnalante.
Il comma 5 affida all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente.
Il comma 6 prevede meccanismi sanzionatori e il comma 7 esclude che le nuove disposizioni si applichino alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia.
L'articolo 2 riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. Si modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Nel dettaglio si interviene sull’art. 6 del decreto legislativo n. 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo.
L'articolo introduce, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231, tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater.
In base al nuovo comma 2-bis, i modelli di organizzazione e gestione debbono prevedere:

  • a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che, in buona fede, ritengano si siano verificate sulla base di una "ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto". Si tratta di condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo qui novellato o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
  • canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  • misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
  • il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile connesse alla falsità della segnalazione;
  • nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti può essere denunciata (all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza) oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (comma 2-ter).
Invece, ai sensi del nuovo comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
È onere del datore di lavoro - in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione - dimostrare che l'adozione di tali misure non abbia avuto a che vedere con la segnalazione mossa dal dipendente.



LEGGE 30 novembre 2017, n. 179

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